Le
prevede il cosiddetto Decreto Requisiti minimi che delinea il quadro
prospettico per il 2019/2021 e che entra in vigore il 1° ottobre 2015
Tra i tre decreti sull’efficienza energetica in edilizia pubblicati dal
Ministero dello Sviluppo economico e in attesa di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale ve n’è uno, il cosiddetto Decreto Requisiti minimi, particolarmente importante
per il mondo dei serramenti e delle chiusure esterne in generale.
Vediamo che cosa esso prevede per il caso più frequente che incontrano i
produttori e i rivenditori di serramenti, cioè la riqualificazione energetica
degli edifici.
Per riqualificazione energetica, spiega il decreto, si intende un intervento
che interessa coperture piane o a falde , opache e trasparenti (isolamento /
impermeabilizzazione), compresa la sostituzione di infissi in esse integrate;
pareti verticali esterne, opache e trasparenti, compresa la sostituzione di
infissi in esse integrate.
Tale intervento richiede il rispetto in particolare dei valori di trasmittanza termica limite contenuti all’Appendice B del decreto requisiti minimi per le parti dell’involucro dell’edificio interessate all’intervento.
Tale intervento richiede il rispetto in particolare dei valori di trasmittanza termica limite contenuti all’Appendice B del decreto requisiti minimi per le parti dell’involucro dell’edificio interessate all’intervento.
Per i serramenti e infissi esterni i valori limite da rispettare sono contenuti
nella Tabella 4 dal titolo “Trasmittanza termica U massima delle chiusure
tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi,
verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione”.
I valori sono designati per zona climatica. La prima colonna dell’Uw contiene i valori da rispettare nel 2015 a partire, afferma la nota 1) a fondo pagina, “1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici”.
I valori sono designati per zona climatica. La prima colonna dell’Uw contiene i valori da rispettare nel 2015 a partire, afferma la nota 1) a fondo pagina, “1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici”.
Speriamo che la nota venga corretta in sede di pubblicazione in Gazzetta per evitare un altro pasticcio giuridico visto che i tre decreti entrano in vigore il 1° ottobre 2015, così afferma il Ministero dello Sviluppo economico.
I valori per il 2015 scendono da 3,2 per le zone A e B fino al 1,9 W/m2K per la
zona E e 1,7 W/m2K per la F. Il legislatore non ha potuto scendere
ulteriormente per mantenere in vigore il sistema premiale delle detrazioni
fiscali del 65% che altrimenti sarebbe saltato. Ovvero i valori di legge per le
trasmittanze termiche per ottenere il bonus energia del 65% devono essere
inferiori ai valori limite di legge altrimenti salterebbe il meccanismo
premiale.
La discesa delle trasmittanze termiche è più sensibile per il 2021 visto che si
parte dal 3,0 delle zone A e B fino, rispettivamente, al 1,4 e 1,00 W/m2K delle
zone E ed F. Nulla di drammatico visto che tutti i sistemi di finestre (in
tutti i materiali) sono in grado di raggiungere tali valori che sono validi
valori per tutti gli edifici a partire dal 1° gennaio 2021.
Ecco
le nuove trasmittanze termiche di legge per finestre e le chiusure da
rispettare dal 1° ottobre 2015 - See more at:
http://www.guidafinestra.it/normative/fisco/2015/07/06/news/riqualificazione_energetica_ecco_le_nuove_trasmittanze_termiche_di_legge_per_finestre_e_le_chiusure_da_rispettare_dal_1_ott-91964/#sthash.rTELRkjy.dpuf
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le nuove trasmittanze termiche di legge per finestre e le chiusure da
rispettare dal 1° ottobre 2015 - See more at:
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