La revisione della UNI 7697:2014
è stata pubblicata il 22 maggio scorso. Essa sostituisce la precedente
versione del 2007. La norma, seppur nata in ambito volontario, è difatti
resa cogente dal decreto legislativo 6 Sett 205, n. 206
“Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 Lug 2003,
n. 229″. Tale decreto stabilisce difatti che, in assenza di specifiche
disposizioni comunitarie o di specifiche norme europee non cogenti, “la
sicurezza di un prodotto è valutata in base alle norme nazionali non
cogenti che recepiscono le norme europee, alle norme in vigore dello
stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni
della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione
della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di
sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della
tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possano
ragionevolmente attendersi.”
Tra le novità più importanti e
che sicuramente stanno facendo discutere gli operatori del settore è la
prescrizione secondo cui, le lastre interne di vetrocamere di
serramenti, posti ad altezza superiore ai 100 cm dal piano di calpestio
siano di sicurezza. Un vetro di sicurezza, per essere tale, può essere temprato o stratificato, classificato secondo la UNI EN 12600 per la resistenza all’urto:
- Se vetro temprato: Classe minima 1C3;
- Se vetro stratificato: Classe minima 2B2.
Rispetto alla versione precedente,
risalente al 2007, vige l’obbligo di usare, all’interno di un edificio,
sempre e comunque un vetro anti-infortunio e non, come indicato in
passato, solo per serramenti che si trovano ad un altezza inferiore a
100 cm dal piano di calpestio.
Personalmente ritengo che tale
imposizione sia eccessiva. Se l’obiettivo era quello di garantire la
sicurezza, perché non imporre che anche la lastra esterna sia
anti-infortunio? Una finestra può essere chiusa come aperta, e se per
fatalità vado a sbatterci contro proprio quando è aperta a 90° o in
alcuni casi a 180°?
Come devono comportarsi gli
operatori di settore per commesse e/o ordini antecedenti il 22 maggio,
la cui consegna o posa è prevista in questi giorni o nel mese di luglio? Uncsaal sostiene in una nota
che, ai fini del rispetto della UNI 7697:2014 fa fede la data del
contratto o altro documento stipulato tra le parti. Ma è davvero così?
Non sarebbe forse stato meglio introdurla con gradualità? Dall’oggi al
domani, quante vetrerie si vedono stravolgere la propria produzione?
E infine, il cliente privato, è disposto a spendere almeno un 8% in più per avere un serramento che rispetti la UNI 7697:2014?
Le mie sono semplici considerazioni,
null’altro, ma in un momento di forte congiuntura economica quale il
nostro settore sta attraversando, forse sarebbe stato più opportuno
spostare l’attenzione altrove, ma come sempre c’è sempre sempre troppa
“distanza” tra chi legifera e chi invece, quotidianamente già opera tra
mille adempimenti e difficoltà.