Sono detraibili le spese sostenute da
imprese individuali e società, che svolgono attività di
installazione di serramenti con i requisiti per il risparmio
energetico (detrazione 65%), per l’installazione di detti impianti
negli immobili strumentali presso i quali viene svolta l'attività?
I chiarimenti dell'Agenzia delle
Entrate:
Nella risposta al quesito
l'Amministrazione finanziaria ricorda che “L’agevolazione
fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica, introdotta
dall’art. 1, commi da 344 a 347, della legge n 296 del 2006, e
successive modificazioni e integrazioni, consiste nel riconoscimento
di una detrazione di imposta (ai fini IRPEF o IRES) sulle spese
sostenute per determinati interventi di riqualificazione energetica
su edifici esistenti o parti di essi.
Con il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, e successive
modifiche e integrazioni, sono state definite le modalità di
attuazione dell’agevolazione in commento per quanto concerne i
soggetti ammessi alla detrazione, la tipologia degli interventi e gli
adempimenti necessari.
Con riferimento ai soggetti che
possono avvalersi della detrazione, l’art. 2, comma 1, del citato
decreto stabilisce che la stessa compete alle persone fisiche –
compresi gli esercenti arti e professioni – agli enti e ai soggetti
di cui all’art. 5 del TUIR, nonché ai soggetti titolari di reddito
d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli
interventi su edifici esistenti, su parti di essi ovvero su unità
immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali,
da essi posseduti o detenuti.
Detrazione 65%
anche per immobili strumentali
Con riferimento al quesito posto –
concernente la possibilità di fruire della detrazione da parte di
imprese individuali e società per interventi (installazione di
caldaie e infissi esterni) realizzati in proprio su immobili
strumentali presso i quali è svolta l'attività – si osserva che
la normativa di riferimento non prevede ostacoli al riconoscimento
della detrazione nell’ipotesi prospettata, ammettendo al beneficio
i soggetti in precedenza indicati per particolari tipologie di
interventi realizzati su immobili dagli stessi
posseduti o detenuti.
In tal caso, coerentemente con
quanto affermato nella circolare n. 121/E del 1998, par.
2.3, sussistendo gli altri presupposti, la detrazione
compete anche per gli interventi realizzati in economia con
riferimento ai costi imputabili all’intervento (quali, ad esempio,
i materiali acquistati o prelevati dal magazzino quando l’acquisto
di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la
realizzazione dell’intervento, la mano d’opera diretta, i costi
industriali imputabili all’intervento) in base alla corretta
applicazione dei principi contabili.”