mercoledì 28 maggio 2014

DECRETO IRPEF, DETRAZIONE 65 ANCHE PER IMMOBILI STRUMENTALI

Sono detraibili le spese sostenute da imprese individuali e società, che svolgono attività di installazione di serramenti con i requisiti per il risparmio energetico (detrazione 65%), per l’installazione di detti impianti negli immobili strumentali presso i quali viene svolta l'attività?
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate:
Nella risposta al quesito l'Amministrazione finanziaria ricorda che “L’agevolazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica, introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 347, della legge n 296 del 2006, e successive modificazioni e integrazioni, consiste nel riconoscimento di una detrazione di imposta (ai fini IRPEF o IRES) sulle spese sostenute per determinati interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti o parti di essi.
Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, e successive modifiche e integrazioni, sono state definite le modalità di attuazione dell’agevolazione in commento per quanto concerne i soggetti ammessi alla detrazione, la tipologia degli interventi e gli adempimenti necessari.
Con riferimento ai soggetti che possono avvalersi della detrazione, l’art. 2, comma 1, del citato decreto stabilisce che la stessa compete alle persone fisiche – compresi gli esercenti arti e professioni – agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, nonché ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di essi ovvero su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, da essi posseduti o detenuti.
Detrazione 65% anche per immobili strumentali
Con riferimento al quesito posto – concernente la possibilità di fruire della detrazione da parte di imprese individuali e società per interventi (installazione di caldaie e infissi esterni) realizzati in proprio su immobili strumentali presso i quali è svolta l'attività – si osserva che la normativa di riferimento non prevede ostacoli al riconoscimento della detrazione nell’ipotesi prospettata, ammettendo al beneficio i soggetti in precedenza indicati per particolari tipologie di interventi realizzati su immobili dagli stessi posseduti o detenuti.
In tal caso, coerentemente con quanto affermato nella circolare n. 121/E del 1998, par. 2.3, sussistendo gli altri presupposti, la detrazione compete anche per gli interventi realizzati in economia con riferimento ai costi imputabili all’intervento (quali, ad esempio, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino quando l’acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell’intervento, la mano d’opera diretta, i costi industriali imputabili all’intervento) in base alla corretta applicazione dei principi contabili.