lunedì 29 luglio 2013

DETRAZIONE 50%: QUALE RIFERIMENTO LEGISLATIVO NELLA CAUSALE DEL BONIFICO?


Detrazione 50 riferimento legislativo nella causale del bonifico


Ecco quale norma inserire per non perdere lo sgravio fiscale.

Per usufruire della detrazione 50% e 65% è necessario pagare le spese da sgravare con il bonifico bancario o postale. Ma quale riferimento legislativo è da inserire nella causale del bonifico? Per la detrazione del 50% nella causale del bonifico va indicato l’articolo 16-bis del Dpr 917/1986. Tuttavia una nota della Direzione regionale delle Entrate del Piemonte (consulenza giuridica n. 901-6/2013) risalente allo scorso 19 luglio in risposta ad un interpello dell’Associazione dei geometri fiscalisti (Agefis) specifica che il bonifico ha comunque validità ai fini delle detrazione anche se viene erroneamente indicato il riferimento normativo alla precedente detrazione del 36% (Legge n. 449/1997).
Insomma la legge indicata è indifferente fra 36% e 50%, l’importante è che vi sia l’indicazione, in questo modo difatti la banca o la posta può effettuare la ritenuta al 4% (precedentemente la trattenuta era al 10%, poi è stata tagliata). Se invece manca del tutto l’indicazione della legge non può essere attivata la detrazione. Quello del riferimento normativo tuttavia non è l’unica possibilità di errore per chi compila il bonifico. E’ meglio fare attenzione anche all’indicazione corretta delle altre parti del bonifico. E in caso di errore che cosa si può fare? Secondo quanto stabilito dalla risoluzione 55/E del 7 giugno 2012 dell’Agenzia delle Entrate, per non perdere l’agevolazione il contribuente può rifare il pagamento con un nuovo bonifico bancario o postale riportante in modo corretto i dati richiesti (e poi dovrà farsi restituire il primo pagamento “sbagliato” dal beneficiario). In questo modo sana l’errore e accede alla detrazione 50.