La normativa sulle detrazioni 50% e 65% prevede che il pagamento degli interventi su cui applicare il bonus fiscale vada fatto tramite bonifico bancario o postale dopo l’emissione della fattura da parte dell’impresa o del professionista che esegue i lavori. Quindi è importante tenere presente alcuni aspetti riguardanti le modalità di compilazione e di emissione delle fatture che
interessano i lavori, per evitare le agevolazioni fiscali previste dal
Decreto 63/2013 non vadano a buon fine. Vediamo allora nel dettaglio
tutto quel che c’è da sapere sulla fatturazione degli interventi per le
detrazioni 50%-65%.
Intestazione. Uno dei passaggi fondamentali della
fatturazione degli interventi da sottoporre al bonus fiscale è
l’intestazione. La fattura infatti deve essere rigorosamente intestata
alla persona che paga i lavori e usufruisce della detrazione. Dunque
l’intestatario deve essere o il padrone dell’immobile su cui avviene
l’intervento o un suo detentore. Per detentore si intende un familiare
convivente del proprietario (con il quale sussista un legame ufficiale),
l’affittuario, l’usufruttuario, il comodatario etc. Qualora il
convivente non possa essere considerato detentore – poiché non sussiste
un legame ufficializzato – è buona cosa stipulare un contratto di
comodato gratuito, in modo che anche il convivente possa essere
l’intestatario della fattura ed usufruire del 50%-65%.
Cosa scrivere. Molto importante anche sapere cosa
scrivere nella fattura per evitare brutte sorprese al soggetto
intestatario. In realtà la disciplina sulle detrazioni non prevede
nessuna specifica circa il contenuto della fattura. Anche l’obbligo di
distinguere il costo della manodopera è venuto meno dopo il 14 maggio
2011 (Decreto sviluppo) e non è necessario nemmeno indicare i
riferimenti normativi riguardanti la detrazione (che invece vanno
inseriti nel bonifico). Detto ciò, la maggior chiarezza possibile in
sede di fatturazione, con le specifiche per ogni opera eseguita, rende
la vita più facile al contribuente e agli ispettori in caso di
controlli. Non è una cattiva idea, nei casi di tempistiche dei lavori
prolungate, anche inserire in fattura un consuntivo con le voci di
lavorazione e i prezzi o un riferimento allo stato avanzamento lavori
(sal).
Indirizzo. Attenzione anche all’indirizzo
dell’intestatario della fattura. Esso sarà quello nel quale risiede
quando viene emesso il documento. Di conseguenza se ad esempio un
intervento di ristrutturazione verte su un immobile nel quale si andrà a
risiedere, l’indirizzo da inserire nella fattura non è quello
dell’immobile sottoposto ai lavori ma quello in cui vive al momento
della fatturazione il soggetto che pagherà l’intervento.
Data. Com’è noto affinché scatti la detrazione entro i
tempi previsti dalle legge fa fede la data del pagamento della fattura
tramite bonifico bancario o postale. Dunque la data di emissione della
fattura non ha alcuna importanza. In questo senso non importa nemmeno
che tutte le fatture vengano emesse prima della consegna in Comune del
certificato di fine lavori. Ricordiamo che il Decreto 63/2013 ha portato
al 31 dicembre 2013 il termine ultimo di validità delle detrazioni
50%-65%, dunque ogni intervento compreso fra quelli predisposti dalla
disciplina in materia che viene pagato con bonifico entro tale data (che
per i condomini si sposta al 30 giugno 2014) può essere sottoposto allo
sgravio fiscale.
Numero di fatture. Le detrazioni 50% e 65% possono
essere applicate sulle spese per un intervento provenienti da più di una
fattura. Ciò vale sia per un intervento, ad esempio di
ristrutturazione, che coinvolge più imprese sia per un intervento, come
ad esempio l’installazione di pannelli solari, che coinvolge una sola
impresa, la quale però per i più svariati motivi emette più di una
fattura.
Fatture differenziate. Quando l’intervento eseguito
dall’impresa o dal professionista è detraibile solo in parte – poiché
prevede tipologie di lavori non sottoposte allo sgravio – è meglio che
chi esegue i lavori emetta delle fatture differenziate, che distinguano
gli interventi detraibili da quelli non detraibili. Caso identico per
interventi detraibili al 50% e non al 65% o viceversa: meglio
distinguerli per evitare confusioni ed errori.