lunedì 29 luglio 2013

DETRAZIONE 50%-65%: COME COMPILARE LA FATTURA

Detrazione 50 e 65 come compilare la fattura di pagamentoLa normativa sulle detrazioni 50% e 65% prevede che il pagamento degli interventi su cui applicare il bonus fiscale vada fatto tramite bonifico bancario o postale dopo l’emissione della fattura da parte dell’impresa o del professionista che esegue i lavori. Quindi è importante tenere presente alcuni aspetti riguardanti le modalità di compilazione e di emissione delle fatture che interessano i lavori, per evitare le agevolazioni fiscali previste dal Decreto 63/2013 non vadano a buon fine. Vediamo allora nel dettaglio tutto quel che c’è da sapere sulla fatturazione degli interventi per le detrazioni 50%-65%.
 Intestazione. Uno dei passaggi fondamentali della fatturazione degli interventi da sottoporre al bonus fiscale è l’intestazione. La fattura infatti deve essere rigorosamente intestata alla persona che paga i lavori e usufruisce della detrazione. Dunque l’intestatario deve essere o il padrone dell’immobile su cui avviene l’intervento o un suo detentore. Per detentore si intende un familiare convivente del proprietario (con il quale sussista un legame ufficiale), l’affittuario, l’usufruttuario, il comodatario etc. Qualora il convivente non possa essere considerato detentore – poiché non sussiste un legame ufficializzato – è buona cosa stipulare un contratto di comodato gratuito, in modo che anche il convivente possa essere l’intestatario della fattura ed usufruire del 50%-65%.
Cosa scrivere. Molto importante anche sapere cosa scrivere nella fattura per evitare brutte sorprese al soggetto intestatario. In realtà la disciplina sulle detrazioni non prevede nessuna specifica circa il contenuto della fattura. Anche l’obbligo di distinguere il costo della manodopera è venuto meno dopo il 14 maggio 2011 (Decreto sviluppo) e non è necessario nemmeno indicare i riferimenti normativi riguardanti la detrazione (che invece vanno inseriti nel bonifico). Detto ciò, la maggior chiarezza possibile in sede di fatturazione, con le specifiche per ogni opera eseguita, rende la vita più facile al contribuente e agli ispettori in caso di controlli. Non è una cattiva idea, nei casi di tempistiche dei lavori prolungate, anche inserire in fattura un consuntivo con le voci di lavorazione e i prezzi o un riferimento allo stato avanzamento lavori (sal). 
Indirizzo. Attenzione anche all’indirizzo dell’intestatario della fattura. Esso sarà quello nel quale risiede quando viene emesso il documento. Di conseguenza se ad esempio un intervento di ristrutturazione verte su un immobile nel quale si andrà a risiedere, l’indirizzo da inserire nella fattura non è quello dell’immobile sottoposto ai lavori ma quello in cui vive al momento della fatturazione il soggetto che pagherà l’intervento.
Data. Com’è noto affinché scatti la detrazione entro i tempi previsti dalle legge fa fede la data del pagamento della fattura tramite bonifico bancario o postale. Dunque la data di emissione della fattura non ha alcuna importanza. In questo senso non importa nemmeno che tutte le fatture vengano emesse prima della consegna in Comune del certificato di fine lavori. Ricordiamo che il Decreto 63/2013 ha portato al 31 dicembre 2013 il termine ultimo di validità delle detrazioni 50%-65%, dunque ogni intervento compreso fra quelli predisposti dalla disciplina in materia che viene pagato con bonifico entro tale data (che per i condomini si sposta al 30 giugno 2014) può essere sottoposto allo sgravio fiscale.
Numero di fatture. Le detrazioni 50% e 65% possono essere applicate sulle spese per un intervento provenienti da più di una fattura. Ciò vale sia per un intervento, ad esempio di ristrutturazione, che coinvolge più imprese sia per un intervento, come ad esempio l’installazione di pannelli solari, che coinvolge una sola impresa, la quale però per i più svariati motivi emette più di una fattura.
Fatture differenziate. Quando l’intervento eseguito dall’impresa o dal professionista è detraibile solo in parte – poiché prevede tipologie di lavori non sottoposte allo sgravio – è meglio che chi esegue i lavori emetta delle fatture differenziate, che distinguano gli interventi detraibili da quelli non detraibili. Caso identico per interventi detraibili al 50% e non al 65% o viceversa: meglio distinguerli per evitare confusioni ed errori.