martedì 4 gennaio 2011

55%. Doppia modalità di detrazioni fiscali per chi non termina i lavori entro il 31 dicembre 2010A seguito dell’approvazione della legge di stabilità


L'Enea chiarisce che il bonus è fruibile in 5 anni per le spese pagate entro il 2010, anche se gli interventi non si sono conclusi. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010 - Suppl. Ordinario n. 281, è stata pubblicata la legge n. 220/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”.
A partire dal 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore del provvedimento, diventa quindi operativa la norma che proroga fino al 31 dicembre 2011 la detrazione fiscale del 55% sulle spese per la riqualificazione energetica degli edifici. L'agevolazione andrà ripartita in 10 quote annuali di pari importo, anziché in 5 come previsto fino al 2010. Restano invece invariati i tetti di spesa, le percentuali di detrazione e gli interventi ammessi.

La disciplina per i lavori a cavallo tra il 2010 e il 2011

La rateazione allungata a 10 anni pone un interrogativo sulla disciplina da applicare per gli interventi effettuati a cavallo fra il 2010 e il 2011: nel caso in cui i lavori proseguano anche nel 2011, il contribuente usufruirà di detrazioni spalmabili in 5 o 10 anni?

La risposta dell'Enea

Una prima risposta al quesito viene fornita dall'Enea con l'aggiornamento della FAQ 65. “Tutte le spese pagate entro il 2010 – chiarisce l'Enea - saranno detraibili in cinque anni a partire dalla denuncia dei redditi dell'estate 2011. Le fatture che viceversa saranno pagate nel 2011 saranno detraibili in 10 anni a partire dalla denuncia dei redditi dell'estate 2012”.

Rimane confermato che la documentazione degli interventi eseguiti (Allegato F oppure Allegato A+Allegato E a seconda dell’intervento), deve essere trasmessa all'Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori. Inoltre, il mancato termine dei lavori nel 2010 va comunicato all’Agenzia delle Entrate con apposita comunicazione telematica entro il 31 marzo 2011, specificando quanto pagato nel 2010.

Come sfruttare la rateazione in 5 anni

Pertanto, per interventi a cavallo tra il 2010 e il 2011, il contribuente può detrarre le spese pagate entro quest'anno in cinque rate annuali già nel modello Unico 2011 (relativo al 2010), ma solo se attesta che i lavori non sono ancora completati alla fine del 2010. Al fine di sfruttare la ripartizione in cinque anni, non è quindi necessario accelerare i lavori, ma è sufficiente anticipare il pagamento.

In caso di incapienza, il contribuente può rinviare i bonifici al 2011 e iniziare a detrarre il 55% dal modello Unico 2012 (relativo al 2011): in questo caso l'agevolazione è fruibile in 10 anni, non serve l'attestazione del mancato termine dei lavori nel 2010 e non è necessario inviare entro il 31 marzo 2011 la comunicazione all'Agenzia delle Entrate del pagamento effettuato nel 2010.

Riportiamo per intero la FAQ 65:

65. D – Nel 2010 ho avviato lavori di riqualificazione energetica del mio immobile che potrei non riuscire a concludere entro la fine dell’anno. Nel caso in cui non riuscissi a concludere i lavori entro questa data, che cosa succede?

R – Una volta approvata definitivamente la proroga, tutte le spese pagate entro il 2010 saranno detraibili in cinque anni a partire dalla denuncia dei redditi dell'estate 2011. Le fatture che viceversa saranno pagate nel 2011 saranno detraibili in 10 anni a partire dalla denuncia dei redditi dell'estate 2012. La documentazione degli interventi eseguiti, come al solito, deve essere trasmessa ad ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori. Resta fermo quanto disposto dalla faq 52: il mancato termine dei lavori nel 2010 va comunicato all'AdE con apposita comunicazione telematica entro il 31 marzo 2011, specificando quanto pagato nel 2010.