Per i contribuenti e i loro consulenti, quindi, va effettuata una vera e propria simulazione a tavolino degli effetti sul singolo caso specifico, così da decidere se anticipare eventuali pagamenti o ritardare la fruizione in detrazione di certi incentivi.
Per le persone fisiche e i lavoratori autonomi, si applica il principio di cassa (tranne nel caso del leasing: circolare n. 21/E/2010), per cui l'anno in cui si sostiene la spesa agevolata è quello di effettuazione del bonifico, indipendentemente dal fatto che questo riguardi o meno un acconto su lavori ancora da eseguire.
La mancata conclusione dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2010, infatti, comporta solo l'obbligo di inviare alle Entrate una specifica comunicazione telematica entro il 31 marzo 2011. Peraltro, il mancato invio di questa comunicazione non pregiudica l'agevolazione, ma viene sanzionato.
Anche in questo caso, però, lo sconto Irpef del 55% può essere rinviato dal contribuente all'anno successivo. Per i lavori "in corso" a fine 2010, infatti, si può iniziare a detrarre un quinto del 55% dei pagamenti effettuati nel 2010 già nel modello Unico 2011, solo se il contribuente attesta che i lavori non sono ancora terminati alla fine del 2010 (risoluzione n. 295/E/2008): l'attestazione è un documento in carta libera, che va semplicemente conservato agli atti in caso di futuri controlli.
In mancanza di questo documento, invece, gli acconti pagati nel 2010 devono essere sommati agli altri bonifici del 2011, e il primo periodo di detrazione Irpef è il 2011 (Unico 2012). In questo caso, il 55% delle spese sostenute va ripartito in dieci quote annuali costanti. Da notare che queste regole valgono in tutti i casi in cui i lavori proseguono nel 2011, anche se il saldo viene pagato nel 2010.
Per il contribuente non imprenditore, tutto ciò conduce a due considerazioni:
per anticipare il beneficio fiscale al 2010 – e sfruttare la ripartizione in cinque anni anziché in dieci – non è necessario per forza accelerare i lavori, perché basta anticipare il pagamento (con le cautele indicate nell'articolo in basso); i contribuenti che hanno problemi di incapienza possono rinviare i bonifici al 2011, oppure – se hanno effettuato alcuni pagamenti nel 2010 e i lavori proseguono il prossimo anno – possono non effettuare l'attestazione richiesta per chi vuole iniziare a detrarre dal 2010.
Il caso di scuola è quello dei lavoratori dipendenti che hanno un'imposta netta inferiore all'importo della detrazione, ma potrebbero esserci anche lavoratori autonomi che nel 2010 hanno conseguito redditi molto bassi. In queste situazioni è indispensabile ottimizzare in anticipo l'impatto della detrazione.
La questione si fa più complessa per le imprese, perché il periodo in cui la spesa risulta effettivamente "sostenuta" dipende dal criterio di competenza (articolo 109, Tuir). Quindi rileva la consegna o la spedizione, in caso di acquisto di beni, oppure il momento di ultimazione, in caso di servizi (ad esempio, con contratti di appalto).
Per i beni, però, la possibilità di ottenere il 55% dipende dall'installazione o dalla sostituzione degli stessi, perciò il semplice acquisto di un bene – senza la posa in opera – non è sufficiente: per poter detrarre il bonus in cinque anni dal 2010 e non in dieci anni dal 2011, quindi, entro il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010 deve avvenire la posa in opera.
C'è poi il caso delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (cosiddetto esercizio a cavallo). Per queste, con la circolare n. 36/E/2007 è stato chiarito che occorre avere riguardo alle spese imputabili al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre degli anni agevolati.
Si deve ritenere, pertanto, che, assumendo ad esempio una società con periodo d'imposta 1° luglio 2010-30 giugno 2011:
- le spese imputabili (per competenza) ai primi sei mesi del 2011 seguono ancora la ripartizione in cinque rate;
- le spese imputabili al secondo semestre 2011 vanno ripartite in dieci rate;
- sempre in dieci rate vanno divise le spese sostenute nel primo semestre 2012, che appartengono ancora al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.
Secondo la rigida (e criticata) interpretazione delle Entrate, le imprese possono fruire della detrazione solo sugli immobili strumentali utilizzati, diversi quindi da quelli "merce" e "patrimonio" (risoluzioni n. 303/E/2008 e 340/E/2008).
Articolo: "GLI INFISSI: Privati e aziende alle prese con la scadenza di fine anno"
Annualità a scelta
Il pagamento con l'assegno non è agevolabile, mentre il 55% dei 4.500 euro può essere detratto dall'Irpef dal modello Unico 2011 (relativo al 2010) o dal modello Unico 2012 (relativo al 2011). Nel primo caso, il contribuente deve attestare
che i lavori non sono stati ultimati nel 2010 e la detrazione è divisa in cinque anni. Se invece si inizia a detrarre il 55% dal modello Unico 2012 non serve l'attestazione e lo sconto fiscale è in dieci anni.
Solo nel primo caso, la comunicazione alle Entrate del pagamento effettuato con bonifico nel 2010 va trasmessa entro il 31 marzo 2011.
La data del bonifico
Non rileva la data della fattura, ma quella del pagamento della spesa, tramite bonifico bancario o postale, quindi il 55% degli acconti pagati nel 2010 va detratto dai condomini, in base ai millesimi, in cinque rate dal modello Unico 2011, relativo al 2010, mentre il 55% del saldo effettuato nel 2011 va ripartito in 10 rate, iniziando dal modello Unico 2012, relativo al 2011.
La comunicazione all'Enea va inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori e non va effettuata la comunicazione alle Entrate entro il 31 marzo 2011.
Criterio di competenza
Per le imprese, il beneficio Irpef/Ires del 55% riguarda i fabbricati strumentali utilizzati dall'imprenditore nello svolgimento della propria attività, ma il semplice acquisto dei materiali non beneficia della detrazione: serve il completamento dell'intervento.
La detrazione può essere effettuata dal periodo d'imposta in corso alla data di fine dei lavori. Se la società ha il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la ripartizione del 55% va effettuata in dieci rate. Non va inviata la comunicazione alle Entrate entro il 31 marzo 2011.
Si accelera con l'attestazione
Se il contribuente attesta che al 31 dicembre 2010 i lavori non sono terminati, può iniziare a detrarre – in cinque rate – i costi sostenuti nel 2009 e nel 2010 in Unico 2011. Potrebbe anche aver già iniziato a detrarre le spese sostenute nel 2009 in Unico 2010 così come è possibile scegliere di iniziare a detrarre l'intero ammontare a partire dal periodo d'imposta 2011.
In questo caso non occorre l' attestazione né la comunicazione alle Entrate, in quanto le spese si considerano fiscalmente "sostenute" nel 2011
Senza Sal vale la competenza
Poiché non sono previsti Sal definitivi, tutta la spesa si imputa al momento di fine lavori (principio di competenza). Normalmente, quindi, la detrazione andrebbe divisa in dieci rate. Trattandosi di periodo d'imposta "a cavallo", però, si ritiene che essa debba seguire le regole vigenti al 31 dicembre 2010, per cui con ripartizione in cinque quote annuali costanti. Non va trasmessa la comunicazione alle Entrate per i lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta, dato che tutto l'intervento si svolge in un solo periodo d'imposta. Trattandosi di impresa, il pagamento con assegno è ammesso.
Cinque situazioni a confronto:
L'acconto con assegno
Un privato sta sostituendo gli infissi in casa, nell'ambito di un lavoro di ristrutturazione. Dopo aver versato un acconto di 1.000 euro con assegno a novembre, si accorda per pagare con bonifico i restanti 4.500 euro il 27 dicembre 2010, anche se l'installazione avverrà a gennaio.
Pagamenti in ritardo
Un condominio sta rifacendo la facciata con cappotto termico. L'impresa fa la fattura il 15 dicembre. A causa dei ritardi di pagamento di alcuni condomini, l'amministratore paga i primi due acconti da 20mila euro entro fine anno, ma versa il saldo di 15mila euro il 10 gennaio 2011.
Il lavoro in economia
Una società di impiantistica ha acquistato materiali isolanti per un valore di 12.500 euro con bonifico del 1° dicembre 2010. I materiali saranno usati nel corso del 2011 per effettuare – con personale aziendale – un intervento di coibentazione certificato all'Enea.
Il cantiere triennale
Un privato ha iniziato un intervento di riqualificazione globale in una villetta nel 2009, anno in cui ha pagato con bonifico all'impresa 20mila euro. I lavori proseguono nel 2010,con il pagamento di altri 25mila euro e finiranno nella primavera del 2011, con il versamento di 15mila euro.
L'esercizio a cavallo
Un'impresa con esercizio dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2011 sta installando pannelli solari termici sul tetto del proprio capannone aziendale. I lavori sono iniziati a ottobre e si concluderanno a febbraio: nel 2010 vengono versati in acconto 5mila euro con assegno, più 6.500 euro nel 2011.
Fonte: IlSole24Ore