lunedì 24 maggio 2010

Manutenzioni straordinarie: il punto sulla nuova procedura


Per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria, aprire una porta interna, spostare una parete in casa, sarà sufficiente inviare al Comune una Comunicazione corredata di relazione tecnica e progetto, prima di aprire il cantiere; non sarà più necessario aspettare 30 giorni prima di iniziare i lavori
È una delle semplificazioni che sarà applicabile dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - attesa nei prossimi giorni - del ddl di conversione del DL 40/2010, che modifica l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) relativo alle attività di edilizia libera.

L’iter della legge
Il DL 40/2010 (in vigore fino al 25 maggio) ha cancellato l’obbligo di presentare la Denuncia di Inizio Attività (DIA) per gli interventi di manutenzione straordinaria che non riguardino le parti strutturali e che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e dei parametri urbanistici, sostituendola con una "Comunicazione di inizio dei lavori". La legge di conversione, approvata con voto di fiducia dal Senato il 19 maggio scorso (leggi tutto) e in via di pubblicazione, fa un passo indietro e richiede che alla Comunicazione di inizio lavori siano allegati relazione tecnica ed elaborati progettuali firmati da un tecnico abilitato.

I tempi
Al posto della DIA occorrerà dunque trasmettere al Comune la "Comunicazione di inizio dei lavori" prima di avviare il cantiere. Ricordiamo che la procedura di DIA prevede che dopo la presentazione della Denuncia, debbano passare 30 giorni prima di iniziare i lavori. Quindi, la prima differenza sostanziale sta nel fatto che i lavori possono iniziare subito dopo aver trasmesso la Comunicazione, senza dover attendere 30 giorni.

I documenti
La Comunicazione di inizio dei lavori deve essere accompagnata da una relazione tecnica corredata dagli elaborati progettuali e firmata da un tecnico abilitato. Alla Comunicazione dovranno essere allegate le eventuali autorizzazioni obbligatorie e i dati identificativi dell’impresa che realizzerà i lavori. Su questo fronte, quindi, cambia poco perché la “Comunicazione di inizio dei lavori” è simile ad una “Denuncia di inizio attività”, come pure la relazione tecnica e gli elaborati progettuali sono uguali in entrambe le procedure.

Il progettista
Secondo la nuova procedura, il tecnico deve dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente. Questa norma - che costituisce un elemento di novità -, secondo il Servizio Studi del Senato “sembra essere più restrittiva rispetto alla normativa vigente prima dell’emanazione del decreto-legge” (leggi tutto). Il tecnico deve inoltre asseverare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Il suo lavoro si esaurisce, quindi, nella fase preliminare ai lavori, a differenza della procedura di DIA che prevedeva la comunicazione della data di fine lavori e il rilascio, da parte del tecnico, di un certificato di collaudo attestante la conformità delle opere al progetto presentato con la DIA.

I controlli e le sanzioni
Chi non presenta la Comunicazione di inizio dei lavori rischia una sanzione pecuniaria di 258,00 euro, ridotta di due terzi se la comunicazione è fatta spontaneamente quando i lavori sono in corso. Solo una piccola multa, quindi, al posto della facoltà del Comune di bloccare i lavori entro i 30 giorni dalla presentazione della DIA.

L’applicazione nelle Regioni
La cancellazione, durante l’iter parlamentare, della premessa “salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale”, che aveva determinato un’applicazione a macchia di leopardo del DL 40/2010 (leggi tutto), ha esteso la nuova procedura a tutto il territorio nazionale. Resta salva però la facoltà, per le Regioni a statuto ordinario di estendere la nuova disciplina ad ulteriori interventi, di individuare ulteriori interventi, tra quelli con obbligo di Comunicazione, da sottoporre anche all'obbligo di relazione tecnica e di stabilire ulteriori contenuti per la relazione.

Gli altri interventi
L’obbligo di inoltrare al Comune la Comunicazione di inizio lavori, corredata dalle autorizzazioni eventualmente obbligatorie, riguarda anche:
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta;
- i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, al di fuori dei centri storici;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Possono essere eseguiti, invece, senza alcun titolo abilitativo:
- gli interventi di manutenzione ordinaria;
- gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo di carattere geognostico;
- i movimenti di terra pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agrosilvo-pastorali;
- le serre mobili stagionali.

Le altre norme da rispettare
Per tutti gli interventi resta l’obbligo di rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre norme di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, relative all'efficienza energetica e del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Infine, l’interessato deve provvedere, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
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fonte: EDILPORTALE