Marcatura CE per finestre e porte pedonali esterne.
L’avv. Antonio Oddo: “Si marca sempre dal 2 febbraio”
E’ uno dei maggiori conoscitori della Direttiva Prodotti da Costruzione ma anche della Direttiva Macchine e di tante altre direttive comunitarie. Il suo Studio in Milano si occupa di assistenza e consulenza legale per l'impresa in materia di diritto civile, penale, amministrativo e comunitario, nei settori della sicurezza sul lavoro, della responsabilità da prodotto, della libera circolazione delle merci nel mercato unico europeo, della contrattualistica e della pubblicità.
Parliamo dell’avv. prof. Antonio Oddo che abbiamo avuto l’occasione di ascoltare recentemente in occasione di uno Speaker’s Corner sulla nuova Direttiva Macchina entrata in vigore il 6 marzo. Durante il dibattito Oddo aveva tassativamente parlato di entrata in vigore della nuova Direttiva per l’appunto il 6 marzo a prescindere dalla data di stipula del contratto.
Su richiesta di alcuni lettori abbiamo rivolto all’avv. Oddo una domanda su quale sia il momento determinante per l‘entrata in vigore della marcatura CE per le finestre e le porte pedonali esterne la cui marcatura CE è obbligatoria dal 2 febbraio 2010. Qui di seguito i lettori trovano la nostra domanda e la risposta dell’avvocato, che ringraziamo per la cortesia. In sintesi: “tutte le finestre e porte pedonali esterne effettivamente “immesse sul mercato” e “messe a disposizione” dei compratori a partire dal 2 febbraio 2010 dovranno recare la marcatura CE, indipendentemente dalla data di stipula dei relativi contratti di vendita”.
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Domanda: Nel caso di contratti relativi a commesse di finestre e porte pedonali esterne, beni ancora da prodursi, stipulati prima del 2 febbraio 2010 ci si deve riferire alle norme vigenti al momento della stipula o a quelle vigenti al momento della consegna installazione dei beni oggetto del contratto?
Avv. Antonio Oddo: Le “finestre” e le “porte pedonali esterne” sono prodotti da costruzione ai sensi dell’art. 1 del DPR 246/1993 di attuazione della direttiva “prodotti da costruzione” 89/106/CEE.
A partire dal 2 febbraio 2010, data di entrata in vigore in via definitiva della norma UNI EN 14351-1, i suddetti prodotti, al momento della “immissione sul mercato”, devono risultare conformi alle prescrizioni di tale ultima norma e recare la “marcatura CE”, oltre a dover risultare conformi a tutte le altre disposizioni previste dal decreto italiano di attuazione della direttiva comunitaria.
Per rispondere al quesito formulato occorre preliminarmente chiarire il concetto di “immissione sul mercato”.
A tale riguardo si rileva che il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno di recente emesso la Decisione 768/2008/CE volta a fungere da un testo di riferimento ai fini della interpretazione della normativa comunitaria esistente (considerando 2, Dec. 768/2008/CE).
Tale Decisione definisce il concetto di “immissione sul mercato” come “la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario”.
Sempre la medesima Decisione precisa poi che la “messa a disposizione sul mercato” coincide con la fornitura di un prodotto per la distribuzione il consumo o l’uso nel corso di una attività commerciale.
Analoga posizione è stata ancor più di recente espressa dalla Commissione Europea, la quale, nella nuova Guida all’applicazione della nuova direttiva macchine 2006/42/CE, riferisce che la prima “messa a disposizione” implica il trasferimento, in questo caso della macchina, dal fabbricante ad un altro soggetto quale il distributore o l’utilizzatore.
Il concetto di “Messa a disposizione” ai fini di distribuzione, consumo ed uso, implica, quindi, un rapporto materiale tra il compratore ed il bene comprato che si realizza solo al momento del trasferimento del bene da parte del venditore. Il semplice trasferimento giuridico di beni, specie se non ancora prodotti come nel caso in questione, attraverso la semplice stipula del contratto di vendita, non realizza, pertanto, la effettiva prima “messa a disposizione” del bene voluta dal legislatore comunitario al fine di determinare l’applicabilità delle direttive di prodotto.
Da qui la inevitabile conseguenza di dover conferire efficacia determinante, ai fini della applicazione delle direttive comunitarie di prodotto, al momento dell’effettivo trasferimento materiale del prodotto dal soggetto venditore al soggetto compratore (indispensabile dal titolo giuridico del rapporto instaurato, vendita, locazione, noleggio ecc…) indipendentemente da un passaggio di proprietà).
Al contrario, pertanto, risulterà del tutto irrilevante il momento della stipula del contratto di vendita, a meno che tale stipula non sia accompagnata dal contestuale trasferimento del possesso del prodotto al soggetto compratore.
L’importante chiarimento delle istituzioni comunitarie è risultato necessario, in primo luogo, per evitare comportamenti elusivi della legislazione comunitaria volti a considerare “immessi sul mercato” prodotti “non conformi” e trasferiti solo formalmente ed in senso giuridico al compratore per mezzo della stipula di contratti di vendita.
In secondo luogo, il medesimo intervento, si è reso necessario al fine di uniformare in tutto il territorio Europeo i termini di attuazione delle direttive comunitarie, tenuto conto che in alcuni paesi il semplice consenso non comporta il perfezionamento del contratto di vendita che si conclude al momento del trasferimento del effettivo del bene dal venditore al compratore.
Pertanto, in conclusione, tutte le finestre e porte pedonali esterne effettivamente “immesse sul mercato” e “messe a disposizione” dei compratori a partire dal 2 febbraio 2010 dovranno recare la marcatura CE, indipendentemente dalla data di stipula dei relativi contratti di vendita.
fonte: guida finestra