Dall'Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti per l’applicazione della manovra economica, evitata la doppia imposizione. Va effettuato sul totale del bonifico, dopo aver scorporato l’Iva, il calcolo sulla ritenuta del 10% sui bonifici per il pagamento dei lavori di ristrutturazione e risparmio energetico.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare 40E/2010 di mercoledì 28 giugno 2010: la ritenuta del 10% è stata introdotta con l’articolo 25 della manovra per la sostenibilità finanziaria e la competitività economica ed è in vigore dal primo luglio. A partire da questa data le banche e le Poste Italiane effettuano una ritenuta d’acconto sui bonifici versati dai clienti che usufruiscono delle detrazioni del 36% e 55% alle imprese che hanno realizzato l’intervento di ristrutturazione o di riqualificazione energetica.
Con il provvedimento 92488 e la successiva risoluzione 65/E del 30 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che nel momento in cui viene erogato il bonifico, le banche effettuano la ritenuta dell’Irpef dovuta dalle imprese che beneficiano del pagamento e provvedono al versamento col modello F24 utilizzando il codice tributo 1039. Al destinatario del bonifico viene invece rilasciata una certificazione della ritenuta praticata.
La circolare 40/E introduce nuove delucidazioni. La base imponibile su cui effettuare la ritenuta non deve comprendere l’Iva, che varia in base alla tipologia degli interventi. L’imposta ad esempio è fissata al 10% per la ristrutturazione degli edifici abitativi e al 20% per l’acquisto di beni utili alla ristrutturazione.
Dal momento che la differenziazione potrebbe mettere in difficoltà il soggetto che effettua la ritenuta o aggravare le procedure col rischio di creare imprecisioni, viene sempre applicata l’aliquota più elevata del 20%. Dal totale del bonifico deve quindi essere scorporato il 20%. Sulla parte restante si applica la ritenuta del 10%.
La circolare previene l’inconveniente della doppia ritenuta. Nel caso dei condomini, che come sostituti di imposta applicano la ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi, si applica solo quella del 10% per evitare una duplicazione degli oneri.
Se le imprese destinatarie del bonifico usufruiscono di regimi fiscali agevolati in base ai quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’Irpef, la ritenuta del 10% potrà essere scomputata dall’imposta sostitutiva.
Vista la complessità della materia, in fase di prima applicazione non saranno irrogate sanzioni in presenza di violazioni della norma.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare 40E/2010 di mercoledì 28 giugno 2010: la ritenuta del 10% è stata introdotta con l’articolo 25 della manovra per la sostenibilità finanziaria e la competitività economica ed è in vigore dal primo luglio. A partire da questa data le banche e le Poste Italiane effettuano una ritenuta d’acconto sui bonifici versati dai clienti che usufruiscono delle detrazioni del 36% e 55% alle imprese che hanno realizzato l’intervento di ristrutturazione o di riqualificazione energetica.
Con il provvedimento 92488 e la successiva risoluzione 65/E del 30 giugno scorso, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che nel momento in cui viene erogato il bonifico, le banche effettuano la ritenuta dell’Irpef dovuta dalle imprese che beneficiano del pagamento e provvedono al versamento col modello F24 utilizzando il codice tributo 1039. Al destinatario del bonifico viene invece rilasciata una certificazione della ritenuta praticata.
La circolare 40/E introduce nuove delucidazioni. La base imponibile su cui effettuare la ritenuta non deve comprendere l’Iva, che varia in base alla tipologia degli interventi. L’imposta ad esempio è fissata al 10% per la ristrutturazione degli edifici abitativi e al 20% per l’acquisto di beni utili alla ristrutturazione.
Dal momento che la differenziazione potrebbe mettere in difficoltà il soggetto che effettua la ritenuta o aggravare le procedure col rischio di creare imprecisioni, viene sempre applicata l’aliquota più elevata del 20%. Dal totale del bonifico deve quindi essere scorporato il 20%. Sulla parte restante si applica la ritenuta del 10%.
La circolare previene l’inconveniente della doppia ritenuta. Nel caso dei condomini, che come sostituti di imposta applicano la ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi, si applica solo quella del 10% per evitare una duplicazione degli oneri.
Se le imprese destinatarie del bonifico usufruiscono di regimi fiscali agevolati in base ai quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva dell’Irpef, la ritenuta del 10% potrà essere scomputata dall’imposta sostitutiva.
Vista la complessità della materia, in fase di prima applicazione non saranno irrogate sanzioni in presenza di violazioni della norma.