mercoledì 15 marzo 2023

SUPER BONUS E CESSIONE DEL CREDITO: le prospettive dopo il Decreto Legge n. 11/2023


SUPER BONUS E CESSIONE DEL CREDITO: le prospettive dopo il Decreto Legge n. 11/2023

 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Blocca Cessioni), il comparto delle costruzioni si è ritrovato a fare i conti con un nuovo provvedimento d'urgenza che non ha risolto il problema del blocco della cessione dei crediti edilizi.

Il Decreto Blocca Cessioni

Mentre tutti si sarebbero aspettati soluzioni che sbloccassero gli acquisti dei crediti rimasti incagliati nella piattaforma cessioni dell'Agenzia delle Entrate, il D.L. n. 11/2023 è, invece, intervenuto:

  • vietando l'acquisto di crediti da parte degli Enti locali;
  • limitando ancora di più il concetto di responsabilità solidale e definendo un elenco di documenti necessari al cessionario per eliminarla (fatta esclusione dei casi di dolo e colpa grave);
  • bloccando il meccanismo di cessione di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) a partire dai nuovi interventi successivi al 16 febbraio 2023;
  • prevedendo delle eccezioni per continuare ad utilizzare il meccanismo di cessione di cui all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
  • abrogando (senza eccezioni o transitori) delle opzioni alternative alla detrazione diretta che erano presenti negli artt. 14 e 16 del Decreto Legge n. 63/2013.

Misure che, come anticipato, non hanno prodotto effetti visibili, soprattutto perché provenienti da un provvedimento d'urgenza cui tutto il comparto è in attesa della sua conversione in legge

Poco fa Il Ministro On. Giancarlo Giorgetti responsabile del MEF e l'On. Andrea De Bertoldi di FDI relatore di maggioranza della legge di conversione del DL 11, durante l'evento organizzato da EUTEKNE (www.eutekne.info), in merito al D.L. 11/2023 “BONUS EDILIZI CESSIONE DEL CREDITO hanno detto che è altamente probabile:

a) Proroga delle Unifamiliari al 30/6/2023 edifici unifamiliare con il il 30% dei lavori al 30.09.22, piena convergenza governo e parlamento, si lavora per estendere la data anche più avanti; BUONA NOTIZIA

b) per essere esclusi dall'applicazione del D.L. 11/2023 per Edilizia Libera sarà sufficiente avere effettuato un bonifico di acconto entro il prima del 17/2/2023 oppure una autocertificazione firmata dal Fornitore e dal Committente dove attestano che il contratto è stato stipulato prima del 17/02/2023
- per essere esclusi dall'applicazione del D.L. 11/2023 per il Sismabonus Acquisti l'impresa dovrà aver presentato la richiesta del titolo abilitativo relativo alla Demolizione e Ricostruzione prima del 17/02/2023 BUONA NOTIZIA

c) Il Sismabonus per interventi in aree di Cratere terremoto saranno esclusi da D.L. 11/2023; BUONA NOTIZIA

d) Gli interventi eseguiti da ONLUS e IACP saranno esclusi da D.L. 11/2023 BUONA NOTIZIA

Fin qua i quatro punti positivi dell’interventi ascoltati, il ministro Giorgetti verso la fine dell’intervento ha anche detto i tre punti a mio parere molto preoccupanti;

1) Fine definitiva dell’opzione sconto in fattura e cessione del credito, ribadendo che non è sostenibile per le casse dello stato una spesa di 120 miliardi dal 2023 al 2026; PESSIMA NOTIZIA

2) Ad oggi non è possibile  non lo sarà in futuro per le banche utilizzare F24 dei clienti per acquisire crediti fiscali; PESSIMA NOTIZIA

3) Tutti i bonus legati all’edilizia necessitano di una rimodulazione, sia in termine di percentuale di credito che su caratteristiche dei lavori da fare e soprattutto sui beneficiari dei bonus, su questo punto credo che del documento di programmazione economica di aprile maggio prossimo troveremo delle “belle novità”; PESSIMA NOTIZIA

lunedì 28 novembre 2022

110 - 50% COSA STA PARALIZZANDO LE CESSIONI DEI CREDITI?


Superbonus e Ecobonus cessione del credito: 21 correttivi in 30 mesi

Più precisamente ci troviamo a commentare il ventunesimo provvedimento normativo arrivato, di cui:

  • 3 dal Governo Conte II;
  • 17 dal Governo Draghi;
  • 1 dal Governo Meloni.

Modifiche apportate per correggere e semplificare l'utilizzo del superbonus oltre che per provare a risolvere problemi generati dalla prima versione del meccanismo di cessione dei crediti edilizi.

Ricordiamo, infatti, le parole dell'ex Presidente del Consiglio che, prima di lasciare il Governo, affermò: "Voi sapete cosa ho sempre pensato, il problema non è il superbonus ma i meccanismi di cessione che sono stati disegnati. Chi ha disegnato quei meccanismi di cessioni senza discrimine e senza discernimento è lui, o lei o loro sono i colpevoli di questa situazione in cui migliaia di imprese stanno aspettando i crediti. Ora, bisogna riparare al malfatto, bisogna far uscire dal pasticcio quelle migliaia di imprese che si trovano in difficoltà".

Parole probabilmente sottovalutate da tutti, soprattutto da chi aveva ormai deciso che il problema fosse quello di non volere una moneta fiscale.

I problemi risolti

Andiamo ad analizzare esattamente i problemi generati dal meccanismo di cessione e proviamo ad individuarne le soluzioni (già arrivate o da trovare):

  • assenza di meccanismi di controllo sugli altri bonus oltre il superbonus 110% - Problema risolto a partire dal 12 novembre 2021 con il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode) i cui contenuti sono stati integralmente inseriti all'interno della Legge di Bilancio 2022;
  • assenza di un codice identificativo della detrazione - Problema risolto dal Decreto-Legge n. 13/2022 (Decreto Frodi) i cui contenuti sono stati integralmente inseriti nella Legge di conversione del Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter).

Nel frattempo, con i provvedimenti normativi pubblicati a cavallo tra gennaio e luglio 2022, il meccanismo delle opzioni alternative ha subito altre modifiche tra le quali ricordiamo:

  • divieto di frammentazione del credito;
  • il numero delle cessioni possibili che oggi consente:
    • una prima cessione libera;
    • 2 cessioni al sistema bancario;
    • 1 cessione da parte delle banche ai clienti non consumatori;
  • l'inserimento dell'art. 122-bis al Decreto Rilancio con il rafforzamento dei controlli preventivi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Tutto risolto? neanche per sogno perché il 23 giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate pubblica la nuova circolare n. 23/E che, tra le altre cose, fornisce una sua personale interpretazione al concetto di responsabilità solidale in tema di utilizzo dei crediti. Interpretazione che blocca completamente gli acquisti, almeno fino a quando il Governo non interviene con la legge di conversione del Decreto-Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis), che con l'art. 33-bis modifica il D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), che a sua volta modifica a sua volta l’art. 121, comma 6 del Decreto Rilancio, limitando il concetto di responsabilità solidale.

Affinché queste modifiche risultino pienamente operative, è necessario attendere il 6 ottobre 2022 e la nuova circolare n. 33/E del Fisco che fa retromarcia sulle indicazioni fornite con la circolare n. 23/E affermando che gli indici forniti per la valutazione del dolo o colpa grave rivestivano solo "istruzioni rivolte agli organi di controllo dell’Agenzia delle entrate allo scopo di rendere omogenee e trasparenti le attività istruttorie svolte sull’intero territorio nazionale".

Il problema irrisolto

Tutto risolto? Purtroppo NO, perché a fine ottobre 2022 arrivano 5 nuove sentenze della Corte di Cassazione mettono in luce un problema ancora irrisolto relativo al "sequestro preventivo". La Cassazione conferma che in assenza di specifiche deroghe all'art. 321 del Codice di procedura penale, la buona fede di chi acquista un credito fiscale non precluderebbe il sequestro preventivo.

Un problema che ha completamente paralizzato ogni possibilità di cessione dei crediti edilizi e sul quale tutti gli operatori del settore attendono risposte effettive che al momento non sono arrivate con il Decreto Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti quater) che ha provato ad agire sulla capienza fiscale dei cessionari (portando l'orizzonte di utilizzo dei bonus da 4 a 10 anni), dimenticando però che per farlo davvero occorre dare garanzie agli ultimi acquirenti dei crediti, ovvero i clienti non consumatori delle banche.

 

lunedì 19 febbraio 2018

ACUSTICA E POSA DEI SERRAMENTI LA NORMA UNI 11296:2018

E' entrata in vigore il 15 febbraio 2018 la norma UNI 11296:2018 “Acustica in edilizia - Posa in opera di serramenti e altri componenti di facciata – Criteri finalizzati all’ottimizzazione dell’isolamento acustico di facciata dal rumore esterno”.
La norma, che sostituisce la UNI 11296:2009, definisce i criteri per la posa in opera di componenti di facciata (serramenti, sistemi dispositivi per il passaggio dell’aria, sistemi di oscuramento/schermatura e altri componenti presenti in facciata) e fornisce indicazioni sulla verifica dell’isolamento acustico della facciata dal rumore esterno.
La norma si applica agli interventi su edifici esistenti e di nuova costruzione, riferiti unicamente ai casi di propagazione del rumore per via aerea.
La norma relativa ai criteri per la posa in opera dei componenti di facciata si applica anche ai serramenti interni di separazione tra ambienti che richiedono protezione dal rumore.

lunedì 5 febbraio 2018

5 ERRORI DA NON COMMETTERE NELLA SCELTA DELLE PORTE INTERNE

La scelta delle porte interne è un momento delicato. Questo serramento, infatti, può influenzare in modo rilevante il design degli interni e vincolare la scelta di colori e stile dell’arredo. Nella valutazione delle soluzioni per la propria casa è importante tenere conto di determinati fattori che solo un esperto di serramenti può considerare. A meno che non ci si prepari alla scelta delle porte. In prima battuta cercando di evitare quelli che sono gli errori più comuni che si compiono affrontando l’acquisto dei serramenti con avventatezza.
Rivolgersi a uno specialista affidabile e professionale – In grado non solo di vendere un prodotto, ma di fornire consulenza e consigli competenti.







MICHELONI PORTE
MDOOR

Scegliere la porta senza aver valutato le varie opzioni – Siete proprio sicuri di conoscere tutte le opzioni di apertura, di materiali, di design offerte dal mercato? Verificate con il vostro rivenditore.
Prima l’intervento di ristrutturazione, poi le porte – Scegliere le porte dopo aver effettuato i lavori di progettazione o gli interventi di ristrutturazione potrebbe risultare dispendioso sia dal punto di vista dei tempi di realizzazione sia da quello economico. La posa in opera della porta scelta potrebbe richiedere ulteriori interventi.
Dimenticare che la porta è un complemento d’arredo – Il coordinamento dello stile è fondamentale per una casa elegante, accogliente e armonica. Un errore frequente nella scelta delle porte da interno è quello di optare per un design del serramento, senza avere idea di come verrà arredato l’ambiente interno.
Anche il colore vuole la sua parte – Qualora la scelta del colore della parete dell’ambiente interno vada oltre il classico bianco o avorio, è importante sapere che la scelta del colore della porta ne verrà influenzato. Anche in questo caso, avere le idee chiare fin dalla scelta della porta significa non compiere errori cromatici fatali.
Le misure contano – Uno degli errori più gravi che si possono commettere nella scelta delle porte da interno è quello di acquistare porte più piccole per l’accesso ad ambienti che ospitano elettrodomestici (bagno e cucina). È bene tenere sempre a mente che una lavatrice da 60 cm non passerà mai attraverso una porta da 50 cm.

DETRAZIONI FISCALI SOSTITUZIONE INFISSI COME FUNZIONA IN FRANCIA

La Francia, pur con tutte le sue difficoltà, rappresenta un mercato interessante sia per gli artigiani di frontiera di Liguria, Piemonte e Val d’Aosta (ma anche di altre regioni ci risulta) sia per gli industriale del serramento. La notizia sulla prossima sparizione delle detrazioni fiscali dette CITE per la sostituzione delle finestre e affini ha suscitato un certo scossone nel settore per un’ampia serie di ragioni.
Eccola la tabella dal sito della Direzione delle Finanze del Governo francese. La tabella parla da sola finestre e le porte finestre, le chiusure oscuranti e le porte di ingresso (che danno sull’esterno).

Ricordiamo che in Francia il credito di imposta è accordato solo se chi fa i lavori è un’azienda qualificata RGE (reconnu garant de l’environnement) ovvero Garante riconosciuto dell’Ambiente per la categoria specifica in cui. A settembre erano 32 mila le aziende del settore serramenti ad aver ottenuto questa qualificazione.
RGE è una forma di protezionismo del mercato, intelligente sì ma sempre protezionismo.

RAPPORTO CRESME: IL MERCATO DEI SERRAMENTI NEL PROSSIMO TRIENNIO

 Ad ottobre 2017, il CRESME (Centro Ricerche Economiche e Sociali del Mercato dell'Edilizia) ha stilato il 1° rapporto congiunturale previsionale 2017 sul mercato dei serramenti in Italia.
L'analisi è stata fatta sul triennio 2017-2020 e riporta alcuni importanti risultati.
Secondo il centro ricerche, il mercato potenziale dei serramenti nel periodo di riferimento mostra un leggero incremento, sia nel comparto residenziale sia nel non residenziale (uffici, scuole ed alberghi).
Si stima che verranno installate circa 5,54 milioni di finestre di cui 5,34 nel settore residenziale e 0,2 milioni in edifici con altra destinazione d'uso.
 (Tab.1) Alla luce del fatto che, ad oggi, gli infissi installati in tutto il Paese sono circa 208,5 milioni (settore residenziale), di cui il 55% sono in legno, il 24% in alluminio ed l'11% in PVC, si evince (Tab.1) che è previsto un notevole incremento nella vendita di serramenti in PVC e in alluminio, mentre il legno perde quote di mercato

 (Tab.2)
Nel settore residenziale si osservano tassi di intervento complessivi pari al 2,5% (2,2% dovuti a sostituzioni e 0,3% per installazione in nuovi edifici).
Nei settori non residenziali si rilevano tassi di intervento sugli infissi del 2,4% costituito dall'1,6% di interventi di sostituzione e dallo 0,8% di nuove costruzioni.

(Tab.3)
È dunque prevista una ripresa, seppure lieve, del settore serramenti, dopo aver trascorso un lungo periodo di difficoltà condiviso da tutto il comparto edile.
La crisi di mercato registrata nel periodo 2012-2015 ha mostrato segni di cedimento nel biennio 2016-2017 segnando un trend finalmente positivo (+6,4%).
Nel periodo 2018-2020 si stima un +5% facendo salire così la crescita annua del 1,7%.

lunedì 6 luglio 2015

ECCO LE NUOVE TRASMITTANZE TERMICHE DI LEGGE PER LE FINESTRE DA RISPETTARE DAL 1 OTTOBRE 2015

Le prevede il cosiddetto Decreto Requisiti minimi che delinea il quadro prospettico per il 2019/2021 e che entra in vigore il 1° ottobre 2015
Tra i tre decreti sull’efficienza energetica in edilizia pubblicati dal Ministero dello Sviluppo economico e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ve n’è uno, il cosiddetto Decreto Requisiti minimi, particolarmente importante per il mondo dei serramenti e delle chiusure esterne in generale.
Vediamo che cosa esso prevede per il caso più frequente che incontrano i produttori e i rivenditori di serramenti, cioè la riqualificazione energetica degli edifici.
Per riqualificazione energetica, spiega il decreto, si intende un intervento che interessa coperture piane o a falde , opache e trasparenti (isolamento / impermeabilizzazione), compresa la sostituzione di infissi in esse integrate; pareti verticali esterne, opache e trasparenti, compresa la sostituzione di infissi in esse integrate.
Tale intervento richiede il rispetto in particolare dei valori di trasmittanza termica limite contenuti all’Appendice B del decreto requisiti minimi per le parti dell’involucro dell’edificio interessate all’intervento.
Per i serramenti e infissi esterni i valori limite da rispettare sono contenuti nella Tabella 4 dal titolo “Trasmittanza termica U massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati soggette a riqualificazione”.
I valori sono designati per zona climatica. La prima colonna dell’Uw contiene i valori da rispettare nel 2015 a partire, afferma la nota 1) a fondo pagina, “1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici”.

Speriamo che la nota venga corretta in sede di pubblicazione in Gazzetta per evitare un altro pasticcio giuridico visto che i tre decreti entrano in vigore il 1° ottobre 2015, così afferma il Ministero dello Sviluppo economico.

I valori per il 2015 scendono da 3,2 per le zone A e B fino al 1,9 W/m2K per la zona E e 1,7 W/m2K per la F. Il legislatore non ha potuto scendere ulteriormente per mantenere in vigore il sistema premiale delle detrazioni fiscali del 65% che altrimenti sarebbe saltato. Ovvero i valori di legge per le trasmittanze termiche per ottenere il bonus energia del 65% devono essere inferiori ai valori limite di legge altrimenti salterebbe il meccanismo premiale.
La discesa delle trasmittanze termiche è più sensibile per il 2021 visto che si parte dal 3,0 delle zone A e B fino, rispettivamente, al 1,4 e 1,00 W/m2K delle zone E ed F. Nulla di drammatico visto che tutti i sistemi di finestre (in tutti i materiali) sono in grado di raggiungere tali valori che sono validi valori per tutti gli edifici a partire dal 1° gennaio 2021.
Per ulteriori informazioni su come cambiano le trasmittanze termiche dei serramenti esterni nel caso delle nuove costruzioni e ristrutturazioni non esitare a contattarmi
Ecco le nuove trasmittanze termiche di legge per finestre e le chiusure da rispettare dal 1° ottobre 2015 - See more at: http://www.guidafinestra.it/normative/fisco/2015/07/06/news/riqualificazione_energetica_ecco_le_nuove_trasmittanze_termiche_di_legge_per_finestre_e_le_chiusure_da_rispettare_dal_1_ott-91964/#sthash.rTELRkjy.dpuf
Ecco le nuove trasmittanze termiche di legge per finestre e le chiusure da rispettare dal 1° ottobre 2015 - See more at: http://www.guidafinestra.it/normative/fisco/2015/07/06/news/riqualificazione_energetica_ecco_le_nuove_trasmittanze_termiche_di_legge_per_finestre_e_le_chiusure_da_rispettare_dal_1_ott-91964/#sthash.rTELRkjy.dpuf

domenica 29 giugno 2014

UNI 7697:2014 - "CRITERI DI SICUREZZA NELLA APPLICAZIONE VETRARIE" GIU 2014

La revisione della UNI 7697:2014 è stata pubblicata il 22 maggio scorso. Essa sostituisce la precedente versione del 2007. La norma, seppur nata in ambito volontario, è difatti resa cogente dal decreto legislativo 6 Sett 205, n. 206 “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 Lug 2003, n. 229″. Tale decreto stabilisce difatti che, in assenza di specifiche disposizioni comunitarie o di specifiche norme europee non cogenti, “la sicurezza di un prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee, alle norme in vigore dello stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possano ragionevolmente attendersi.”
Tra le novità più importanti e che sicuramente stanno facendo discutere gli operatori del settore è la prescrizione secondo cui, le lastre interne di vetrocamere di serramenti, posti ad altezza superiore ai 100 cm dal piano di calpestio siano di sicurezza. Un vetro di sicurezza, per essere tale, può essere temprato o stratificato, classificato secondo la UNI EN 12600 per la resistenza all’urto:
- Se vetro temprato: Classe minima 1C3;
- Se vetro stratificato: Classe minima 2B2.
Rispetto alla versione precedente, risalente al 2007, vige l’obbligo di usare, all’interno di un edificio, sempre e comunque un vetro anti-infortunio e non, come indicato in passato, solo per serramenti che si trovano ad un altezza inferiore a 100 cm dal piano di calpestio.
Personalmente ritengo che tale imposizione sia eccessiva. Se l’obiettivo era quello di garantire la sicurezza, perché non imporre che anche la lastra esterna sia anti-infortunio? Una finestra può essere chiusa come aperta, e se per fatalità vado a sbatterci contro proprio quando è aperta a 90° o in alcuni casi a 180°?
Come devono comportarsi gli operatori di settore per commesse e/o ordini antecedenti il 22 maggio, la cui consegna o posa è prevista in questi giorni o nel mese di luglio? Uncsaal sostiene in una nota che, ai fini del rispetto della UNI 7697:2014 fa fede la data del contratto o altro documento stipulato tra le parti. Ma è davvero così? Non sarebbe forse stato meglio introdurla con gradualità? Dall’oggi al domani, quante vetrerie si vedono stravolgere la propria produzione?
E infine, il cliente privato, è disposto a spendere almeno un 8% in più per avere un serramento che rispetti la UNI 7697:2014?
Le mie sono semplici considerazioni, null’altro, ma in un momento di forte congiuntura economica quale il nostro settore sta attraversando, forse sarebbe stato più opportuno spostare l’attenzione altrove, ma come sempre c’è sempre sempre troppa “distanza” tra chi legifera e chi invece, quotidianamente già opera tra mille adempimenti e difficoltà.

venerdì 30 maggio 2014

PUBBLICATA NUOVA VERSIONE DELLA NORMA UNI 7697

E’ stata pubblicata nuova versione della norma UNI 7697 “Criteri di sicurezza nelle applicazioni vetrarie” che guida alla scelta delle vetrazioni di sicurezza in funzione dell’applicazione (tipo di manufatto serramentistico, destinazione edilizia). Essa aggiorna e sostituisce la precedente edizione del 2007 di riferimento.
La UNI 7697:2014 ricalca lo spirito della precedente edizioni ma con delle novità finalizzate ad eliminare ambiguità di interpretazione agevolando così la scelta delle vetrazioni nelle varie applicazioni.
Tra le novità più importanti la prescrizione che le lastre interne di vetrocamere di serramenti, posti ad altezza superiore ai 100 cm dal piano di calpestio, siano di sicurezza (vetro temprato oppure stratificato). 
Con l’occasione si ricorda che la norma UNI 7697, seppur nata in ambito volontario, è resa cogente dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229". Tale decreto stabilisce che, in assenza di specifiche disposizioni comunitarie o di specifiche regolamentazioni nazionali cogenti e del recepimento nazionale di specifiche norme europee non cogenti, “la sicurezza del prodotto e' valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto e' commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.”

mercoledì 28 maggio 2014

DECRETO IRPEF, DETRAZIONE 65 ANCHE PER IMMOBILI STRUMENTALI

Sono detraibili le spese sostenute da imprese individuali e società, che svolgono attività di installazione di serramenti con i requisiti per il risparmio energetico (detrazione 65%), per l’installazione di detti impianti negli immobili strumentali presso i quali viene svolta l'attività?
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate:
Nella risposta al quesito l'Amministrazione finanziaria ricorda che “L’agevolazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica, introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 347, della legge n 296 del 2006, e successive modificazioni e integrazioni, consiste nel riconoscimento di una detrazione di imposta (ai fini IRPEF o IRES) sulle spese sostenute per determinati interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti o parti di essi.
Con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, e successive modifiche e integrazioni, sono state definite le modalità di attuazione dell’agevolazione in commento per quanto concerne i soggetti ammessi alla detrazione, la tipologia degli interventi e gli adempimenti necessari.
Con riferimento ai soggetti che possono avvalersi della detrazione, l’art. 2, comma 1, del citato decreto stabilisce che la stessa compete alle persone fisiche – compresi gli esercenti arti e professioni – agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, nonché ai soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di essi ovvero su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, da essi posseduti o detenuti.
Detrazione 65% anche per immobili strumentali
Con riferimento al quesito posto – concernente la possibilità di fruire della detrazione da parte di imprese individuali e società per interventi (installazione di caldaie e infissi esterni) realizzati in proprio su immobili strumentali presso i quali è svolta l'attività – si osserva che la normativa di riferimento non prevede ostacoli al riconoscimento della detrazione nell’ipotesi prospettata, ammettendo al beneficio i soggetti in precedenza indicati per particolari tipologie di interventi realizzati su immobili dagli stessi posseduti o detenuti.
In tal caso, coerentemente con quanto affermato nella circolare n. 121/E del 1998, par. 2.3, sussistendo gli altri presupposti, la detrazione compete anche per gli interventi realizzati in economia con riferimento ai costi imputabili all’intervento (quali, ad esempio, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino quando l’acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell’intervento, la mano d’opera diretta, i costi industriali imputabili all’intervento) in base alla corretta applicazione dei principi contabili.

martedì 22 aprile 2014

COSA VUOL DIRE CLASSE A NEGLI IMMOBILI

Clienti, progettisti, costruttori mi fanno spesso queste domande:

Che spessore di serramento serve per una casa in classe A? e per la classe B?
oppure
Quale trasmittanza di avere un serramento in classe A?
altre volte
Che tipo di vetro serve per la casa in classe A?

 
Devo per forza rispondere a questa domanda con un'altra domanda anche se dicono che non si fà
Cosa significa classe A? cosa vuol dire classe B?
No non sono pazzo, ora spiego cosa intendo:
Che tipo di sistema di certificazione stai considerando considerando?
Devo usare la certificazione della regione Lombardia, dell'Emilia Romagna o del Veneto, oppure il sistema del Lazio?
In questo caso non esiste un determinato valore del serramento necessario a raggiungere la classe A B o C!
Per determinare le prestazioni energetiche di una casa in costruzione o che devo riqualificare conta la prestazione globale.
La prestazione globale è sicuramente influenzata dal singolo elemento, quindi dagli infissi, ma anche dai muri,dal cappotto, dall'impianto di riscaldamento, etc etc.
Per assurdo, potrei avere una casa dove ho installato delle finestre con trasmittanza 5,0 W/m2K praticamente dei buchi, ma ho grandissimi ed efficentissimi pannelli solari che coprono interamente qualsiasi fabbisogno energetico e quindi potrei raggiungere la classe A.
Per questo la progettazione di un serramento va' di pari passo con quella della casa.
Non è detto che si raggiunga una data classe energetica solo installando un certo tipo di serramento o facendo un tipo di cappotto ma bisogna fare un lavoro a monte di progettazione dell'involucro nella globalità.
Vuoi certificare una casa secondo lo standard CASA CLIMA?
A differenza degli altri sistemi di certificazione in questo caso bisogna fare attenzione sia alle prestazioni globali della casa ma anche le prestazioni dei singoli materiali.
Infatti il protocollo casa clima prescrive delle prestazioni particolari che dobbiamo rispettare per raggiungere una certa classe:
  • una casa in classe B devo avere finestre che hanno una trasmittanza max di 1.4 W/m2K
  • la casa in classe A deve avere finestre che hanno una trasmittanza max di 1.2 W/m2K
  • la casa in classe GOLD deve avere finestre che hanno una trasmittanza max di 1.0 W/m2K
In più è necessario montare vetri con distanziale (il canalino) a taglio termico, non è permesso il distanziale classico in alluminio. Ci sono altre piccole prescrizioni che poi approfondiremo in uno dei prossimi articoli

domenica 12 gennaio 2014

DETRAZIONE 65% NUOVA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione della Guida alle agevolazioni per il risparmio energetico.
Il documento è stato aggiornato dopo l’approvazione della legge di stabilità 2014 (ex finanziaria), che ha prorogato la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
L’agevolazione è stata confermata nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La detrazione è invece pari al 50% per le spese che saranno effettuate nel 2015.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione si applica nella misura del:
- 65%, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015;
- 50%, per le spese che saranno effettuate dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.
 Nella nuova Guida, l’Agenzia descrive i vari tipi di intervento per i quali si può richiedere la detrazione (dall’Irpef e dall’Ires) e riassume gli adempimenti richiesti e le procedure da seguire per poterne usufruire.

giovedì 2 gennaio 2014

I NUMERI 2013 PENSANDO AL 2014

Oggi voglio parlare di numeri non di problemi e soluzioni. Numeri che di solito alla fine dell'anno devono quadrare…

Questa volta i numeri li da il mio Blog, creato esattamente  a fine di Marzo 2010 ad. Totale visite 5.542, nell'utimo mese 768!!. Grazie di cuore a tutti voi che leggendo e visitando il mio Blog alimentate la passione per il mio lavoro. Ciò mi spinge sempre a migliorare, studiare, formarmi e fornirvi costantemente nuove soluzioni per il vostro Business.
Per il 2014 grazie alla vostra spinta ho in serbo tante novità di cui vi do un anticipazione.  Amplierò il blog con una sezione di interviste ai miei migliori clienti partner che mi hanno chiesto di poter testimoniare e molto altro che per ora non anticipo
È inoltre questa per me l'occasione migliore per farvi gli Auguri per uno STREPITOSO e radioso 2014!

lunedì 30 dicembre 2013

NEWS 50%-65%

In gazzetta ufficiale il provvedimento del governo che ha prorogato le detrazioni sugli immobili del 50%-65%, in vigore dal 01 gennaio 2014.
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg

domenica 22 dicembre 2013

CONFERMATE LE DETRAZIONI 65%-50%

Approvato in via definitiva il maxi-emendamento della Legge di Stabilità (ex finanziaria).

In sintesi:

Bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie: 50% di detrazione per tutto il 2014. La percentuale scenderà al 40% dal 1 gennaio 2015 e tornerà al 36% dal 2016. Il massimale di spesa resterà 96.000€ fino a tutto il 2015 per poi scendere a 48.000€ a partire dal 1 gennaio 2016.

Bonus Fiscale per l'efficientamento energetico degli immobili: Gli utenti privati potranno godere del 65% fino al 31 dicembre 2014. La percentuale scenderà al 50% nel 2015 e al 36% dal 1 gennaio 2016.

I condomini potranno invece richiedere la detrazione del 65% fino al 30 giugno 2015,mentre per i successivi 12 mesi, fino quindi al 30 giugno 2016, usufruiranno del 50%.

Non perdete l'occasione di sostituire i serramenti quasi a costo zero grazie alle detrazioni fiscali.

giovedì 19 dicembre 2013

TANTI AUGURI !! DANIELE MICHELONI



     SINCERI AUGURI







Mesi: 23
Giorni: 695
Ore: 16.680
Minuti: 1.008.800
Secondi: 60.048.000

Dal Trapianto del Midollo, e il mio ritorno alla vita!!


Cosa ho chiesto nelle letteriana a Babbo Natale??

Altri 60.048.000 secondi così (almeno!!)

Daniele Micheloni

martedì 10 dicembre 2013

LA LEGGE DI STABILITA' (E IL 50% - 65% SARANNO APPROVATI DEFINITIVAMENTE NON PRIMA DEL 23 DICEMBRE

Con 171 voti favorevoli, 135 contrari e nessuna astensione, nella notte tra il 26 e il 27 novembre il Senato ha approvato l'emendamento 1.900, interamente sostitutivo del disegno di legge di Stabilità (ddl n. 1120), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia.
Non appena trasmessi alla Camera dei Deputati i disegni di legge nn. 1120- B e 1121-B (Legge di stabilità 2014 e Legge di bilancio 2014-2016) saranno immediatamente deferiti alla 5° Commissione permanente. Salvo i diversi termini che potrebbero essere comunicati in relazione ai tempi di trasmissione dei documenti finanziari dalla Camera dei Deputati, le Commissioni permanenti dovranno presentare i propri rapporti alla Commissione Bilancio entro le ore 13 di sabato 21 dicembre; la 5° Commissione permanente riferirà all’Assemblea nella seduta di lunedì 23 dicembre. Gli emendamenti ai disegni di legge finanziaria e di bilancio dovranno essere presentati entro le ore 13 di domenica 22 dicembre.
In estrema sintesi la Legge di Stabilità 2014 e la e Legge di bilancio 2014-2016 non potranno essere approvate prima del 23 dicembre e non è escluso che il voto finale slitti ulteriormente ad una data compresa fra il 27 e il 31 dicembre 2013.
Detto questo, non esiste alcun pericolo riguardo alla conferma delle detrazioni per l’edilizia, sulle quali tutti i partiti di governo e di opposizione hanno espresso parere favorevole.
Ricordiamo che l’attuale articolato della Legge di Stabilità prevede che:
Entrambi i bonus per l’edilizia (ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica/messa in sicurezza sismica) sono stati prorogati di due anni: al 65% l'ecobonus per tutti gli interventi di riqualificazione energetica (singoli e complessivi) e la messa in sicurezza antisismica, al 50% quello per le ristrutturazioni semplici fino al 31 dicembre 2014.
Per tutto il 2015 invece il bonus energetico e per l'antisismica sarà al 50% e quello per gli interventi semplici sarà al 40%.
L’agevolazione al 50% per riqualificazione energetica per parti comuni dell’edificio scadrà invece a fine giugno 2016.
Continueremo a tenervi aggiornati su tutte le detrazioni previste per l’edilizia e contenente tutte le modifiche di natura pratica che la Legge di Stabilità 2014 introdurrà riguardo alle detrazioni.

giovedì 14 novembre 2013

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO 13 NOVEMBRE-DL 63/2013: le risposte dell’Agenzia delle Entrate

DL 63/2013: le risposte dell’Agenzia delle Entrate
Pubblicate sul portale www.casa.governo.it, le risposte, curate dall’Agenzia delle Entrate, alle domande più frequenti sul Decreto Ecobonus (D.L. 63/2013), in materia di agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+ per immobili soggetti a ristrutturazione e l'adeguamento antisismico.

martedì 12 novembre 2013

LE MANOVRE PER INCETIVARE L'EDILIZIA DANNO I PRIMI RISULTATI

Il DL 63/2013 ha cominciato a mostrare i propri frutti: l'aumento della percentuale detraibile sulla spesa riguardante interventi di efficienza energetica e ristrutturazioni ha portato ad un aumento di oltre il 50%, nei primi 9 mesi del 2013, degli importi dei bonifici sugli interventi edili eseguiti, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Il Decreto Legge è proprio nato con il concetto di incentivare la ricrescita del settore edilizio e per farlo si è puntato sulle detrazioni fiscali
Il bonus fiscale per gli interventi di ristrutturazione è variato con l'aumento dell'aliquota da 36% a 50%, con il raddoppio del massimale di spesa detraibile (96.000€) e introducendo la possibilità di detrarre anche le spese per l'arredamento, fino ad un massimo di 10.000€.
Il bonus fiscale per l'efficientamento energetico degli edifici è invece aumentato da 55% a 65% per le spese sostenute dal 1° luglio 2013.
Salvo eventuali proroghe in programma nel disegno di Legge di Stabilità, entrambi i bonus fiscali hanno scadenza 31 dicembre 2013.
Le altre misure in discussione per risollevare il comparto edile sono contenute del Decreto Fare e prevedono:
- il finanziamento delle opere immediatamente cantierabili e di molte opere di piccola entità delle Ferrovie dello Stato e di ANAS, attraverso un fondo di 2.069 milioni di euro ripartiti in 5 anni
- il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
Altre importanti novità introdotte allo scopo di rafforzare la ripresa sono l'eliminazione dell'IMU sull'invenduto, il coinvolgimento del CDP per il rilancio dei mutui e il rifinanziamento del fondo per le giovani coppie

DETRAZIONE 65% E 50% LA LEGGE DI STABILITA' LE PROROGA AL 2014

Sì al rifinanziamento della detrazione 65% per le riqualificazioni energetiche e quella del 50% per le ristrutturazioni. La legge di Stabilità 2014, approvata in Consiglio dei Ministri, conferma le voci circolate da settimane, che volevano il Governo impegnato a riconfermare le detrazioni Irpef per gli interventi edilizi con un progressivo decalage dell’aliquota. Nel dettaglio la legge, che prevede interventi per 27,3 miliardi di euro nel triennio 2014-2016, assegna un miliardo di euro agli incentivi fiscali per gli interventi di efficientamento energetico, ristrutturazione e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
In realtà il testo licenziato da Palazzo Chigi apporta delle piccole novità rispetto alle indiscrezioni pervenute sulla bozza del ddl. Il Governo ha infatti deciso di mantenere entrambi i bonus fiscali alla stessa percentuale fino al 31 dicembre 2014, prima di avviare la progressiva riduzione: l’incentivo sul risparmio energetico scenderà nel 2015 al 50% e nel 2016 al 36%, mentre la detrazione per le ristrutturazioni scenderà nel 2015 al 40% per passare quindi nel 2016, definitivamente, alla percentuale del 36% come previsto nella legislazione ordinaria. Inoltre il ddl prevedrebbe anche la proroga del bonus mobili/elettrodomestici al 50% per tutto il 2014.